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Piano Transizione 4.0: i Decreti Direttoriali nel dettaglio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, con tre Decreti Direttoriali, modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S&I&D (Ricerca, sviluppo, innovazione e design), di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa. Nel frontespizio, inoltre, vengono richiesti:

  • indicazioni sulla fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento;
  • indicazioni circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher;
  • dati sul progetto di investimento;
  • individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti.

La sezione A riguarda gli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A, L. 232/2016), tra cui macchine utensili, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del luogo di lavoro, ecc. 

La sezione B riguarda gli investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B, L. 232/2016), cioè software, sistemi, piattaforme, applicazioni che contribuiscano, tra le altre cose, alla progettazione e produzione di manufatti in materiali non convenzionali, alla progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengono conto dei flussi di materiali e informazioni, all’interpretazione dei dati analizzati per gestire la qualità e l’efficienza dei sistemi di produzione, allo studio realistico di componenti e operazioni, alla produzione automatizzata e intelligente, alla cybersecurity, ecc. 

Per ciascuna sezione, è richiesta la classificazione all’interno dei tre gruppi del rispettivo allegato, l’indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Come accedere

Le imprese dovranno produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro sarà sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.

La scadenza si differenzia a seconda della disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
  • investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Il modello di comunicazione dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, e trasmesso via PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Le attività ammissibili per il credito d’imposta R&S&I&D sono quelle finalizzate alla ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale; attività di innovazione tecnologica volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; attività di design e ideazione estetica finalizzate all’innovazione dei prodotti a livello di elementi non tecnici o funzionali (forma, linee, colori, ornamenti, ecc.). Le spese che vi possono rientrare sono, tra le altre, spese di personale, canoni di locazione, spese per servizi di consulenza, per materiali e forniture, per progettazione e per contratti.

Come accedere

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Ai fini del riconoscimento, l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese sono inoltre tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività, predisposta dal responsabile di tale attività (o del singolo progetto) e controfirmata dal rappresentante legale.

Il modello di comunicazione dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, e trasmesso via PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Credito d’imposta formazione 4.0

Le attività formative che rientrano in questo credito d’imposta dovranno riguardare vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Tra le tematiche contemplate: 

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono ammissibili al credito, tra le altre, le spese di personale, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti (spese di viaggio, materiali e forniture, strumenti e attrezzature), i costi dei servizi di consulenza.

L’erogazione delle attività dovrà avvenire attraverso il personale dipendente, o essere commissionata a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Come accedere

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Ai fini del riconoscimento, l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese sono inoltre tenute a redigere e conservare una relazione sull’attività svolta, l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione del beneficio (anche nel rispetto della disciplina comunitaria), e i registri nominativi di svolgimento della formazione.

Il modello di comunicazione dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, e trasmesso via PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Per maggiori informazioni, leggi la pagina dedicata alla Transizione 4.0 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico