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D.Lgs. 160/2026: dal 30 settembre nuove responsabilità per chi usa l’IA in azienda

Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, il provvedimento che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2024/1689 (l’AI Act) su due fronti: l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia e la responsabilità civile e penale legata ai sistemi di IA. Il decreto entra in vigore il 30 settembre 2026.

Buona parte del testo — il Titolo I, dedicato a identificazione biometrica, riconoscimento facciale e attività di contrasto ai reati — riguarda in modo diretto le Forze dell’ordine e solo indirettamente le aziende private (ad esempio come eventuali fornitori di quei sistemi). Per questo la parte più interessante per chi opera nel digitale è altrove: nel nuovo reato introdotto nel codice penale e nelle regole processuali sul risarcimento del danno da IA. Sono le due novità su cui vale la pena fermarsi e che approfondiremo anche nel webinar di martedì 29 settembre, insieme all’avvocato D’Agostini.

Il nuovo art. 437-bis c.p.: la sorveglianza umana diventa un requisito penale

L’art. 12 del decreto inserisce nel codice penale, subito dopo l’art. 437, il nuovo art. 437-bis, dedicato all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e alla loro alterazione illecita. La norma si articola in quattro commi e merita attenzione perché non riguarda solo chi progetta o produce sistemi di IA ad alto rischio, ma arriva fino a chi li utilizza in azienda.

In sintesi:

  • Omissione delle misure di sicurezza. Chi non adotta le misure tecniche previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato dei sistemi ad alto rischio — comprese le misure di sorveglianza umana — rischia la reclusione da uno a cinque anni se ne deriva un pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica, e da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
  • Alterazione illecita del sistema. Chi manomette un sistema ad alto rischio fuori da questi casi rischia pene ancora più severe: da due a sei anni, o da tre a dieci se il pericolo tocca la sicurezza dello Stato.
  • Colpa grave. Se la condotta omissiva è colposa (non dolosa), la pena si riduce, ma il reato resta configurabile.
  • Il quarto comma è quello che cambia la platea dei soggetti coinvolti: punisce con le stesse pene del primo comma l’utilizzatore professionale di un sistema di IA ad alto rischio che omette intenzionalmente di predisporre la sorveglianza umana.

È proprio quest’ultimo passaggio a rendere la norma rilevante per chi non produce IA ma la integra nei propri processi: un’azienda che adotta un sistema ad alto rischio senza garantire una revisione umana effettiva sulle sue decisioni non risponde più solo in via amministrativa nei confronti del Garante o delle autorità di vigilanza AI Act, ma può incorrere in una responsabilità penale — che, tramite il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001, può estendersi anche all’ente. La sorveglianza umana, quindi, diventa una condizione concreta per restare fuori dal perimetro del reato.

Il risarcimento del danno da IA: prove e presunzioni cambiano le carte in tavola

La parte che riguarda più direttamente il tessuto delle imprese digitali è quella civile, contenuta negli articoli da 16 a 20 del decreto, che disciplina la tutela risarcitoria per i danni causati dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale.

Due novità, in particolare, meritano attenzione:

1. L’accesso alle prove sul funzionamento del sistema (art. 17). Chi ritiene di aver subito un danno da un sistema di IA e presenta elementi che rendono verosimile la propria domanda può chiedere al giudice di ordinare all’altra parte, o a un terzo, l’esibizione della documentazione relativa al funzionamento del sistema. Il decreto individua quattro tipologie di documenti che l’AI Act già impone di tenere: i registri automatici di funzionamento, la documentazione sul sistema di gestione del rischio, le parti pertinenti della documentazione tecnica e le informazioni su come è organizzata la sorveglianza umana. Chi non li produce, senza un giustificato motivo, rischia che il giudice consideri ammessi i fatti allegati dalla controparte — una conseguenza processuale pesante, che si applica esattamente ai documenti che l’AI Act già richiede di predisporre e mantenere aggiornati.

2. La presunzione del nesso di causalità (art. 18). Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal Regolamento UE 2024/1689, il nesso causale tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. In pratica, chi ha violato un obbligo dell’AI Act si trova nella posizione più scomoda in un eventuale contenzioso: non è il danneggiato a dover dimostrare il collegamento tra la violazione e il danno subito, ma è l’azienda a doverlo escludere.

Messe insieme, queste due disposizioni cambiano la natura di documenti che finora erano pensati soprattutto per un controllo amministrativo o ispettivo. Registri di funzionamento, risk management file, documentazione tecnica e tracciamento della sorveglianza umana diventano materiale probatorio diretto in un processo civile, con effetti concreti sull’esito della causa se non sono disponibili o non sono aggiornati.

Cosa cambia in pratica per un’azienda del digitale

Che si tratti di un software house che sviluppa sistemi di IA, di un system integrator che li implementa per un cliente, o di un’azienda che semplicemente adotta uno strumento di IA ad alto rischio nei propri processi (selezione del personale, scoring creditizio, sistemi di controllo qualità, solo per citare gli ambiti più comuni), il decreto suggerisce tre priorità operative da affrontare prima del 30 settembre:

  1. Mappare quali sistemi in uso sono qualificabili come “ad alto rischio” secondo l’AI Act, perché è a questa qualificazione che si aggancia sia il reato che il regime probatorio.
  2. Verificare che la documentazione richiesta dall’AI Act esista davvero, sia aggiornata e sia recuperabile in tempi rapidi — non è più solo un adempimento di compliance, ma un elemento che può decidere l’esito di una causa.
  3. Formalizzare chi esercita la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, con quali poteri e con quale tracciabilità: è proprio l’omissione intenzionale di questa misura a far scattare la responsabilità penale prevista dal nuovo art. 437-bis, quarto comma.

In definitiva, non viene richiesto semplicemente di utilizzare sistemi di IA conformi, ma di dimostrare di averli governati responsabilmente, trasformando la compliance da adempimento formale a presidio contro responsabilità civili e penali.